Art.1
Applicabilità
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili all'attività di lancio effettuata da paracadutisti titolari di licenza in esercizio ai sensi degli artt. 11. 20. 27 e 59 del DPR 566/88 e del D.M. 467 T del 25.6.1992, o di licenze estere di cui all'art. 23 del DPR 566/88.
A decorrere dalla data di entrata in vigore di cui all'art. 19, per l'attività di cui al precedente comma, non sono più applicabili le disposizioni di cui al D.M. 467 T del 25.6.1992 Titolo I Sezione 1 paragrafi 1.6 e 1.7. Tali paragrafi restano in vigore per quanto applicabile alle attività che continuano ad essere disciplinate dal citato D.M..
Il presente regolamento non disciplina i requisiti tecnici ed operativi relativi agli aeromobili ed alle operazioni di volo.
Art. 2
Definizioni
Lanci tandem: Sono denominati ''tandem" i lanci con paracadute biposto; uno dei paracadutisti e denominato pilota Tandem" (PT) e 1'altro ''passeggero".
Lanci agonistici: Sono agonistici i lanci effettuati nell'ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali oppure a specifici regolamenti di gara.
Lanci da alta quota: Sono definiti da alta quota i lanci oltre FL 150.
Lanci Speciali: sono denominati lanci speciali le seguenti tipologie di lancio: lanci tandem, lanci agonistici, lanci di pubblico spettacolo, lanci con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi, lanci notturni, lanci da alta quota.
Lanci ordinari: sono denominati ordinari i lanci che non rientrano nella definizione di lanci speciali,
Ostacoli pericolosi: sono classificati ostacoli pericolosi; linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, livelli orografici significativi e dirupi.
Art.3
Autonomia di esercizio della licenza
Nell'esercizio delle attività consentite dalla licenza il paracadutista e autonomo, nel rispetto delle normative applicabili, ed è in ogni caso 1'unico responsabile in ordine a quanto segue:
a) regolarità dei propri documenti e certificazioni;
b) persistenza delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate in sede di visita medica, salvo il disposto dell’art. 32 del DPR 566/88;
c) idoneità ed efficienza del proprio equipaggiamento ed abbigliamento;
d) rispetto delle istruzioni e limitazioni operative fornite dal costruttore dell'equipaggiamento utilizzato;
e) scelta ed uso di eventuali sistemi e dispositivi ausiliari;
f) idoneità delle condizioni meteorologiche;
g) idoneità del proprio punto di lancio;
h) idoneità dell'area di atterraggio;
i) tecniche di lancio applicate, subordinatamente al possesso delle rispettive certificazioni di idoneità a tecniche speciali in esercizio ove previste;
j) violazioni delle normative.
Art. 4
Equipaggiamento da lancio
E' prescritto l'utilizzo di quanto segue:
a) paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore, e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con l'aeromobile o metodi equivalenti,
b) paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore, corredato di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista, provvisto di certificazione secondo le pertinenti disposizioni ENAC, oppure, secondo le pertinenti disposizioni in vigore nel Paese ove la licenza e stata rilasciata.
c) imbracatura idonea all'installazione dei due paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro.
d) altimetro ottico.
e) altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera.
f) casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari.
Art. 5
Allenamento alle procedure di sgancio
II paracadutista deve aver effettuato nei 12 mesi precedenti ciascun lancio, almeno una prova con esito favorevole di simulazione di sgancio del paracadute principale e apertura dell'ausiliario all'imbracatura sospesa. Tale prova deve essere convalidata sul libretto dei lanci da un istruttore di paracadutismo.
Art. 6
Condizioni di lancio
Non è consentito effettuare lanci:
a) al di fuori degli spazi aerei autorizzati;
b) nelle nubi o attraverso le stesse;
c) quando la visibilità in volo o la distanza dalle nubi è inferiore a quella indicata nella tabella seguente:
QUOTA
VISIBILITA' IN VOLO
Distanza dalle nubi
minore o uguale a 1.200 ft
rispetto al suolo (AGL)
5Km
sotto: 500 ft
sopra: 1000 ft orizzontale: 2000 ft
maggiore di 1.200 ft rispetto al suolo e minore di 10.000 ft rispetto al livello del mare (MSL)
5Km
sotto:500 ft
sopra:1000ft
orizzontale: 2000 ft
maggiore di 1.200 ft rispetto al suolo e maggiore o uguale a 10.000 ft piedi rispetto al livello del mare (MSL)
8Km
sotto: 1000ft
sopra: 1000ft
orizzontale: 2 Km
Art. 7
Limitazioni
II dispositivo di apertura del paracadute principale deve essere azionato a quote non inferiori a 2.500 ft/750 m AGL. L'azionamento del dispositivo di apertura del paracadute principale a quote superiori a 6000 ft/1.800 m deve essere preventivamente notificato al comandante dell'aeromobile.
Art.8
Libretto dei lanci
a) Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località, tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi
Edizione 1 - novembre 2000 Pag.3 di 9
di caduta libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida.
b) Sono riconosciuti i lanci convalidati da:
1) istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio;
2) direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate;
3) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali;
4) figure similari di enti esteri equivalenti.
Art. 9
Certificati di idoneità psicofisica
Oltre ai certificati rilasciati dagli organi citati all’art. 27 del DPR 566/88 e salvo il disposto dell'art. 36, sono riconosciuti i certificati rilasciati da Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana.
Art.10
Assicurazione
E’ prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con massimale unico minimo di Lire due miliardi per sinistro; a partire dal 30 settembre 2000, il valore è aggiornato automaticamente ogni due anni per una percentuale non inferiore all’indice ISTAT, rilevato al 30 settembre del biennio precedente.
Art, 11
Responsabili di lancio (RL) a bordo dell'aeromobile
a) Nelle operazioni di volo relative ai lanci, il comandante dell'aeromobile riconosce quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzioni di responsabile delle operazioni di lancio, denominato Responsabile di Lancio (RL).
b) Se non diversamente specificato le funzioni di RL possono essere espletate da paracadutisti in possesso di Licenza di Paracadutista in esercizio.
c) I paracadutisti a bordo concordano, ed all'imbarco notificano verbalmente al comandante dell’aeromobile, chi fra essi espleta le funzioni di RL.
Art.12
Disciplina di esercizio in lanci speciali
Nei lanci speciali valgono le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, integrate dalle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Art.13
Lanci tandem
a) Il Pilota Tandem deve essere provvisto della specifica certificazione di idoneità a tecnica speciale "Pilota Tandem" in esercizio, o equivalente estera qualora titolare di licenza estera; egli è 1'unico responsabile della preparazione del proprio passeggero e delle operazioni connesse al lancio;
b) II passeggero è a tutti gli effetti un terzo trasportato e non necessita di titoli o di certificazioni paracadutistiche; qualora non sia già paracadutista deve sottoscrivere una domanda di partecipazione in carta libera conforme al modello in allegato, con assenso di chi esercita la potestà dei genitori se minore;
c) I lanci tandem quale passeggero non sono computabili ai fini del rilascio, rinnovo. reintegrazione o mantenimento m esercizio. di titoli o certificazioni paracadutistiche;
d) I paracadute principale ed ausiliario devono essere entrambi di tipo planante, atti a garantire 1'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza utilizzo dei comandi di manovra;
e) L'azione di apertura del paracadute principale va effettuata a quote non inferiori a 4.000 ft/l.200 m AGL;
f) L'effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al consenso preventivo del Pilota Tandem.
g) Non è consentito effettuare lanci tandem con passeggero sprovvisto di licenza:
• quando l'area di atterraggio è a meno di 100 metri da ostacoli pericolosi;
• con atterraggio intenzionale in acqua;
• quando 1'area di atterraggio non 6 visibile;
• in presenza di vento superiore a 7 m/s (14 kts);
• di notte;
• da alta quota, come definito negli articoli 2 e 18;
• quale operatore foto/cine/video.
Art. 14
Lanci agonistici
Nei lanci agonistici è prescritta la presenza al suolo di:
a) radio di collegamento con l'aeromobile;
b) mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l’area di atterraggio ed il vento al suolo;
c) un paracadutista con licenza addetto alle segnalazioni e comunicazioni;
d) una cassetta di pronto soccorso;
e) una persona in grado di prestare il primo soccorso;
f) disponibilità di mezzi telefonici nelle adiacenze dell'area di atterraggio per richieste di soccorso.
Art. 15
Lanci di pubblico spettacolo
a)L'area di atterraggio, quando non coincidente con un’area sede di attività di Scuola di Paracadutismo, è definita di Primo Livello qualora sia ubicata ai margini oppure all'esterno di centri abitati, abbia raggio di almeno 25 metri liberi da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli limitrofi si presentino con elevazione non superiore a 25 gradi rispetto al centro dell'area; è definita di Secondo Livello qualora non sussistano uno o più dei predetti requisiti;
b) Nei lanci su aree di Primo Livello, nonché qualora sia previsto atterraggio intenzionale in specchi d'acqua estesi, il paracadutista che espleta le funzioni di RL a bordo deve possedere esperienza ed anzianità addestrativa non inferiori a quelle di seguito indicate:
• essere titolare da almeno 24 mesi di licenza di paracadutista in esercizio o di titoli equivalenti riconosciuti;
• avere effettuato non meno di 200 lanci con paracadute planante, di cui 30 negli ultimi 12 mesi.
c)Nei lanci su aree di Secondo Livello ogni paracadutista deve possedere i predetti requisiti, e deve essere equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario entrambi di tipo planante;
E’ prescritta la presenza al suolo di quanto prescritto per i lanci agonistici.
Art.16
Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, e lanci a meno di 500 metri da corsi o specchi d’acqua pericolosi
a) Ogni paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo al galleggiamento, equipaggiato;
b) Qualora non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi,
attestante che e stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci in acqua;
c) Qualora sia previsto atterraggio intenzionale in acqua (eccettuate le piscine) o sulla riva, per ogni paracadutista che si lancia nello stesso passaggio è prescritta la disponibilità di un natante a motore, con due persone di equipaggio di cui una in grado di entrare in acqua per assistere il paracadutista; negli altri casi è prescritta la disponibilità di un natante per interventi di emergenza, con equipaggio come sopra. Tutti i predetti paracadutisti devono essere al suolo o sui natanti prima di effettuare nuovi lanci;
d) Per lanci intenzionali in piscine, è richiesta la presenza di almeno due persone in grado di assistere i paracadutisti in acqua;
e) Prima di iniziare i lanci, il RL a bordo e tenuto a chiedere conferma al personale al suolo della presenza dei mezzi prescritti, tramite radio od altri metodi convenuti.
Art. 17
Lanci notturni
a) Qualora non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi. attestante che e stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedura dei lanci notturni;
b) E’ prescritto 1'utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante;
c) Ogni paracadutista deve essere provvisto di altimetro ottico, di congegno luminoso anticollisione visibile nel raggio di due miglia nautiche in aria limpida ed attivo nell'intero lancio, nonché di torcia elettrica qualora il predetto congegno abbia intensità insufficiente alla visione dell'altimetro e del paracadute aperto;
d) Al suolo e prescritta illuminazione di un’area di atterraggio avente raggio almeno 20 metri, nonché utilizzo di sistemi luminosi atti ad indicare direzione ed intensità del vento;
e) Nei predetti congegni e sistemi di illuminazione non è consentito 1'utilizzo di luci intermittenti, stroboscopiche o mediante combustione a fiamma libera.
Art. 18
Lanci da alta quota
a) Qualora non abbia effettuato lanci da alta quota negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una scuola di paracadutismo da non oltre 3 mesi, attestante che e stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta quota;
b) Per lanci oltre FL 150 ogni paracadutista deve avere disponibilità continuativa di ossigeno sia a bordo che durante il lancio, con autonomia sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto.
Art. 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la data di emissione.
Art. 20
Norme transitorie
Fino ad un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari di licenza di paracadutista possono continuare ad effettuare lanci anche senza aver effettuato la prova di cui all’art. 5; per tali lanci l’imbracatura deve essere idonea all'installazione dei 2 paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro e munita di vincolo di collegamento tra le bretelle del paracadute principale ed il comando di apertura dell'ausiliario.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A LANCI CON PARACADUTE BIPOSTO (TANDEM) PER PASSEGGERI NON PARACADUTISTI
Io sottoscritto/a_________________________________sesso (M) (F)
nato/a il __________ a ________________________________
domiciliato (via/n°) ___________________________tel. _____________
in (città) ___________________________provincia____ Stato_______
documento identità n° _____________rilasciato da___________________
Con la presente domando di partecipare a lanci con paracadute biposto in qualità di passeggero
trasportato.
Dichiaro inoltre e convengo quanto segue:
1. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI
Confermo di aver compreso che la partecipazione a lanci con paracadute è attività a rischio da cui possono derivare infortuni o malattie anche senza colpa alcuna da parte del paracadutista con cui viene effettuato il lancio, che il felice esito del lancio dipende dal regolare funzionamento sia dell'aeromobile che dell'equipaggiamento da lancio utilizzati, i quali tuttavia possono essere soggetti sia a guasti che ad errori degli operatori; che la partecipazione ai lanci e sconsigliata alle persone non in buone condizioni di salute o con terapie farmacologiche in atto.
Accetto liberamente i rischi connessi ai lanci in oggetto, inclusi i rischi derivanti sia da difetti di progetto, fabbricazione o funzionamento dei mezzi ed equipaggiamenti impiegati, sia da errori o negligenze degli operatori.
2. INFORMAZIONI CIRCA LE MODALITA' DEI LANCI TANDEM
Confermo di essere stato informato che il paracadutista con cui viene effettuato il lancio è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. c dispone di polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile sia verso terzi che verso il proprio passeggero per Lire _____________ massimale unico; che il paracadute è in regola con le vigenti norme di
certificazione degli equipaggiamenti da lancio.
Luogo, data firma leggibile
ASSENSO PER MINORE
Io sottoscritto/a__________________________________sesso (M) (F)
nato/a il ___________ a ____________________________________
domiciliato (via/n°) __________________________tel. ___________
in (città) ___________________________provincia____ Stato_______
documento identità n° _____________rilasciato da ___________________
quale detentore della potestà dei genitori sul sopranotato minore, con la presente assento alla sua partecipazione ai lanci in oggetto.
Luogo, data firma leggibile